Il fallimento non dà scampo al manager che ha utilizzato fatture false
Alla fattispecie penale tributaria, il successivo fallimento della società aggiunge i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale
In caso di successivo fallimento della società, l’amministratore che ha indicato nelle dichiarazioni fiscali della stessa elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti integra, oltre alla fattispecie penale tributaria di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000, i reati di bancarotta fraudolenta sia patrimoniale che documentale (art. 216 comma 1 nn. 1 e 2 del RD 267/42), ma non quello di bancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/42). Sono queste le indicazioni emerse dalla sentenza della Cassazione n. 12427 di ieri.
Nel caso di specie si accertava che l’amministratore (di fatto) di un spa aveva indicato nelle dichiarazioni fiscali della società elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture false. In esito al fallimento ...
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