La sentenza della Corte di Giustizia non «sposta» i termini per il rimborso
Per le Sezioni Unite, il rimborso spetta se sono ancora pendenti i termini stabiliti dalla singola legge d’imposta
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 13676 depositata ieri, scioglie ogni dubbio sul tema relativo alla presentazione della domanda di rimborso di tributi indebitamente pagati per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che li abbia dichiarati contrari al diritto comunitario.
I giudici affermano che la sentenza della Corte di Giustizia non può incidere sui termini per il diritto al rimborso, per cui la relativa domanda può essere presentata se e nella misura in cui sono ancora pendenti i termini stabiliti dalla legge della singola imposta, o, in mancanza, i due anni di cui all’art. 21 del DLgs. 546/92.
Se si tratta, come nella specie, di imposte sui redditi, è necessario che siano ancora pendenti i 48 mesi dalla data del versamento (art. 38 del DPR 602/73).
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