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Il fallimento non è l’evento della bancarotta fraudolenta patrimoniale

Sfuma il tentativo di pervenire all’assoluzione per l’impossibilità di provare il nesso causale tra la distrazione ed il dissesto quale evento della fattispecie

/ Maurizio MEOLI

Martedì, 22 luglio 2014

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Il fallimento, pur integrando una condizione necessaria per la configurabilità dei reati di bancarotta, non ne costituisce l’evento, se non per le ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario. A precisarlo è la Cassazione nella sentenza n. 32031 depositata ieri. Nel caso di specie il ricorrente, nel tentativo di ribaltare la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione, invocava la sentenza n. 47502/2012 della Suprema Corte, secondo cui nella fattispecie in questione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituirebbe elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso, e pertanto dovrebbe porsi in rapporto causale con la condotta dell’agente e dovrebbe essere altresì sorretto dall’elemento soggettivo del dolo.

La decisione ...

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