Il fallimento non è l’evento della bancarotta fraudolenta patrimoniale
Sfuma il tentativo di pervenire all’assoluzione per l’impossibilità di provare il nesso causale tra la distrazione ed il dissesto quale evento della fattispecie
Il fallimento, pur integrando una condizione necessaria per la configurabilità dei reati di bancarotta, non ne costituisce l’evento, se non per le ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario. A precisarlo è la Cassazione nella sentenza n. 32031 depositata ieri. Nel caso di specie il ricorrente, nel tentativo di ribaltare la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione, invocava la sentenza n. 47502/2012 della Suprema Corte, secondo cui nella fattispecie in questione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituirebbe elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso, e pertanto dovrebbe porsi in rapporto causale con la condotta dell’agente e dovrebbe essere altresì sorretto dall’elemento soggettivo del dolo.
La decisione ...