Domanda di adesione valida anche in busta chiusa e senza raccomandata
La Cassazione rigetta la tesi erariale, sull’assimilazione tra ricorso giurisdizionale e domanda di adesione
La domanda di accertamento con adesione è validamente presentata anche se spedita a mezzo del servizio postale con busta senza raccomandata, posto che nessun requisito formale è prescritto dalla legge.
Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 17314 depositata ieri.
Si premette che, ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 218/97, il contribuente, quando l’accertamento non è preceduto dall’invito al contraddittorio di cui all’art. 5 del medesimo decreto, “può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico”.
L’effetto principale dell’istanza di adesione, come noto, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41