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Sanzioni «pesanti» se i dati nel Registro revisori non sono aggiornati

Le FAQ del Ministero confermano che, in caso di omessa o ritardata trasmissione, si applicano le sanzioni previste dall’art. 24 del DLgs. 39/2010

/ Silvia LATORRACA

Mercoledì, 29 ottobre 2014

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Come fatto di recente in relazione al tirocinio per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale (si veda “Nuove FAQ per i tirocinanti revisori” dell’8 ottobre 2014), il MEF ha aggiornato le risposte ad alcune delle domande maggiormente frequenti (Frequently Asked Questions, FAQ) in tema di revisione dei conti, con particolare riferimento alla gestione dell’Area del portale riservata agli iscritti al Registro dei revisori legali.

In linea generale, attraverso le risposte (pubblicate sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it), il Ministero non ha fornito nuovi chiarimenti; nella maggior parte dei casi, infatti, sono state riproposte, in modo ordinato, informazioni già note, perché derivanti da disposizioni normative (vedi il DLgs. 39/2010 e i relativi

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