Contratti di solidarietà per le aziende termali con almeno due dipendenti
Possono stipulare contratti solidarietà anche le imprese alberghiere nonché le aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali, con almeno due dipendenti, che presentino gravi crisi occupazionali.
Con una nuova circolare, la n. 28 del 14 novembre 2014, il Ministero del Lavoro annulla e sostituisce la precedente del 7 novembre 2014 n. 26, con la quale aveva fornito alcuni chiarimenti sulla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà ex art. 5, commi 5 e 8, del DL 148/1993 convertito.
Se nella formulazione della circolare n. 26/2014 tale possibilità era affermata per le imprese alberghiere nonché le aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali, che presentino gravi crisi occupazionali, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la nuova circolare ora mette il requisito di almeno due dipendenti.
Resta invece fermo l’obbligo, per le imprese alberghiere e per le aziende termali private con più di 15 dipendenti, di avviare la procedura di cui all’art. 24 della L. n. 223/1991, ove ne ricorrano i presupposti.(Redazione)
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