Istruzioni ai datori di lavoro sullo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà
Con la circolare n. 153 di ieri, l’INPS torna sullo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1 del DL 726/1984 (conv. L. 863/1984), fornendo istruzioni operative per i datori di lavoro che intendono fruire del beneficio contributivo riferito all’anno 2014.
Dopo le modifiche alla disciplina introdotte dal DL n. 34/2014, diversamente da quanto avveniva in passato, l’ammissione alla riduzione contributiva in favore dei contratti di solidarietà è subordinata, oltre che al rigoroso rispetto dei limiti di spesa, anche ai criteri di ammissione individuati tramite decreto interministeriale. È stato dunque emanato dal Ministero del Lavoro e da quello dell’Economia il decreto 7 luglio 2014 n. 83312, che ha disciplinato modalità e regole di accesso all’incentivo.
La riduzione contributiva prevista dal comma 4, art. 6 del DL 510/1996 ha come destinatarie le imprese che, al 21 marzo 2014, abbiano stipulato o avessero già in corso contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS ai sensi della L. 863/1984 e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero un piano di investimenti, finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.
Lo sgravio è riconosciuto sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. Oltre a riepilogare l’ambito soggettivo di applicazione, le condizioni di accesso, le modalità di applicazione e le esclusioni nella circolare vengono anche descritti gli adempimenti a carico dell’INPS, gli accertamenti ispettivi, la modalità di compilazione del flusso per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens e le istruzioni contabili. (Redazione)
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