Contratti a termine, indennità onnicomprensiva «a regime ridotto»
L’indennità ex L. 183/2010, prevista in caso di conversione a tempo indeterminato, si riferisce solo ai periodi in cui il dipendente non ha lavorato
Qualora venga accertata la nullità del termine apposto ad una serie di contratti a tempo determinato, con conseguente unificazione in un unico rapporto a tempo indeterminato, l’indennità onnicomprensiva prevista dal comma 5 dell’art. 32 della L. 183/2010 (che scatta appunto in caso di conversione del contratto a termine, con un importo variabile da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto) si intende riferita solo ai periodi “non lavorati” che vanno dalla scadenza del termine alla sentenza che ricostituisce il rapporto. Viceversa, per i periodi di effettivo lavoro, il lavoratore ha diritto alle retribuzioni e al loro computo ai fini dell’anzianità di servizio, con relativa maturazione degli scatti di anzianità. Questo è quanto ha stabilito ...
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