Dichiarazioni d’intento, modifiche a modello e istruzioni
Con il provvedimento n. 19388 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche alle istruzioni e al modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Alcuni adeguamenti riguardano anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche erano stati approvati con il provvedimento del 12 dicembre 2014. Rispetto alla prima versione, tra i cambiamenti apportati si evidenzia che:
- nel modello, nel riquadro denominato “Dichiarazione” le parole “una sola operazione per un importo pari a euro”, che precedono il campo 1, sono sostituite con le parole “una sola operazione per un importo fino a euro”;
- nelle istruzioni, alla pagina 2 nel paragrafo “Dichiarazione” dopo il periodo “il campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo” è aggiunto il seguente periodo: “In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all’imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento”.
L’Agenzia ribadisce che eventuali ulteriori aggiornamenti delle istruzioni e correzioni delle specifiche saranno pubblicate nell’apposita sezione del proprio sito internet.
Si ricorda che, per le modifiche introdotte dall’art. 20 del DLgs. 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni), per le operazioni da effettuare dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono avvalersi del regime agevolativo devono:
- trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento;
- consegnare la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.
Dopo un periodo transitorio, da oggi le operazioni in regime di non imponibilità IVA nei confronti degli esportatori abituali possono essere effettuate esclusivamente applicando la disciplina di cui all’art. 20 del decreto semplificazioni che, riscrivendo l’art. 1 comma 1 del DL 746/83, ha modificato le regole in materia di trasmissione delle dichiarazioni di intento per l’effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità IVA ex art. 8, comma 1, lett. c) del DPR 633/72.
Vi è dunque l’obbligo, per gli esportatori abituali, di emettere dichiarazioni di intento sulla base del nuovo modello approvato il 12 dicembre 2014 e modificato con il provvedimento n. 19388 di ieri, da trasmettere sia al fornitore che all’Agenzia delle Entrate. (Redazione)
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