Incarichi da legge fallimentare solo con l’iscrizione nella Sezione A dell’Albo
Il CNDCEC specifica che le competenze di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore sono riservate per espresse previsioni normative
Il CNDCEC, col Pronto Ordini n. 157/2015 pubblicato ieri, chiarisce che l’esercizio delle attività previste dalla legge fallimentare richiede il requisito professionale dell’iscrizione nella sezione A dell’Albo Unico.
Il P.O. risponde a un quesito dell’ODCEC di Pesaro e Urbino sulla possibilità che un iscritto alla Sezione B assuma incarichi relativi alle procedure concorsuali.
Viene innanzitutto osservato che l’art. 1, comma 3, lettera d) del DLgs. 139/2005 recante “costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34” indica che ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo è riconosciuta competenza tecnica per l’incarico di:
- curatore, ...
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