False valutazioni in bilancio fuori dal penale
La recente riforma del reato di false comunicazioni sociali non considera più le false valutazioni e anche quelle poste in essere prima non sono più punibili
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 33774 depositata ieri, ha stabilito che, tenuto conto della nuova disciplina delle fattispecie di false comunicazioni sociali (i cui “fatti” sono richiamati anche nella bancarotta societaria di cui all’art. 223 comma 2 n. 1 del RD 267/42), le false valutazioni in bilancio non sono più previste dalla legge come reato, realizzandosi, per tali profili, una vera e propria abolitio criminis (ex art. 2 comma 2 c.p.).
La L. n. 69/2015 ha sostituito gli artt. 2621 e 2622 c.c. e ha inserito nel codice civile i nuovi artt. 2621-bis e 2621-ter. In via generale: si distingue tra false comunicazioni sociali in società non quotate (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in società quotate (art. 2622 c.c.), sanzionando entrambe le fattispecie ...
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