Una «lieve» contabilità in nero non consente l’induttivo puro
Questo tipo di accertamento scatta solo quando emerge uno scostamento tale da rendere la contabilità dell’impresa del tutto inattendibile
Una lieve discrepanza tra la contabilità ufficiale e quella “in nero”, rinvenuta in sede di verifica, non consente all’Ufficio di espletare un accertamento induttivo “puro”, prescindendo totalmente dalle scritture contabili. È questo l’importante principio che si desume dalla sentenza della Cassazione n. 16251/2015.
Un commerciante di abbigliamento, sulla base di un brogliaccio rinvenuto in sede di verifica e perquisizione domiciliare, era stato destinatario di un avviso di accertamento, con cui l’Amministrazione finanziaria, considerando la divergenza tra le operazioni commerciali indicate nel brogliaccio recante la contabilità “in nero” e le scritture contabili ufficiali dell’azienda, aveva rideterminato globalmente i ricavi, applicando ...
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