Non passano agli eredi le sanzioni da istituti deflativi del contenzioso
Lo chiarisce la circolare n. 29 dell’Agenzia delle Entrate, sia per le sanzioni «originarie» che per quelle sul mancato pagamento delle rate
In tema di sanzioni amministrative tributarie, rappresenta un principio generale quello sancito dall’art. 8 del DLgs. 472/97, secondo cui “l’obbligazione per il pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.
Pertanto, dal momento che si verifica il decesso del contribuente, nessuna somma a titolo di sanzione può essere richiesta agli eredi e ciò vale per tutte le imposte, per tutte le tipologie di sanzioni e a prescindere dalle vicende procedimentali che hanno, in precedenza, interessato le medesime.
Quanto esposto vale anche se l’atto di contestazione della sanzione o l’accertamento si sono resi definitivi per mancata impugnazione ad opera del de cuius.
A parte l’ipotesi della definizione agevolata delle sanzioni di cui agli artt. 16 e 17 del ...
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