Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici più «ampia» dal 22 ottobre
Ora vi rientrano nuove condotte dal punto di vista dell’elemento oggettivo; da esaminare anche i comportamenti non ancora o non più punibili
La nuova fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del DLgs. 74/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 1 del DLgs. 158/2015) è in vigore dal 22 ottobre 2015.
Rispetto ad essa, senza alcuna pretesa di completezza, appare opportuno individuare le ipotesi prima non contemplate e che ora sono attratte nella nuova fattispecie, per poi chiedersi quali siano le condotte che “continuano” a presentare rilevanza penale e quali quelle che ora risultano estromesse dalla fattispecie (queste ultime saranno oggetto di esame in un successivo articolo).
Rispetto al primo profilo sono da segnalare i seguenti ampliamenti: dell’ambito dei potenziali soggetti attivi anche a coloro che non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili; dell’oggetto ...
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