Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici più «ampia» dal 22 ottobre
Ora vi rientrano nuove condotte dal punto di vista dell’elemento oggettivo; da esaminare anche i comportamenti non ancora o non più punibili
La nuova fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del DLgs. 74/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 1 del DLgs. 158/2015) è in vigore dal 22 ottobre 2015.
Rispetto ad essa, senza alcuna
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941