Nota di variazione anche se l’IVA accertata non viene pagata
La giurisprudenza comunitaria offre una chiave di lettura nel caso in cui un cliente non paghi la maggiore imposta accertata
Nell’articolata (e rivisitata) struttura dell’art. 26 del DPR 633/72 risulta non disciplinata un’altra fattispecie in materia di variazioni in diminuzione, collegata all’addebito ex post dell’IVA, dovuta e corrisposta dal fornitore in seguito ad accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate.
Tanto prevede l’art. 60 comma 7 del DPR 633/72 in base al quale, nella formulazione attuale, “il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può
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