Finanziamenti in valuta diversa dall’euro a rischio usura sopravvenuta
La Banca d’Italia raccomanda che il foglio informativo riporti una simulazione dell’impatto sull’ammontare totale e sulle singole rate
In un precedente intervento si è esaminata la posizione della Corte di Giustizia Ue nella pronuncia relativa alla causa C-312/14 sulla qualificazione come strumento finanziario di un credito al consumo denominato in valuta estera (si veda “La clausola di denominazione in valuta estera non è strumento finanziario” del 3 marzo 2016).
Su tali mutui (spesso la valuta estera è il franco svizzero), l’Arbitro Bancario Finanziario ha osservato in più occasioni che la disciplina bancaria primaria e secondaria, unitamente a quella a tutela del “consumatore”, impone al finanziatore la conformità ai canoni di correttezza, buona fede, trasparenza ed equità.
Si è, in proposito, affermato che tale clausola accessoria determina una trasformazione del contratto commutativo tipico ...
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