Splafonamento ravvedibile anche nelle liquidazioni periodiche
Tuttavia, la procedura non si discosta molto dall’ordinaria emissione dell’autofattura, ma consente la compensazione dell’IVA a debito
Per effetto dell’art. 7 comma 4 del DLgs. 471/97, è punito con la sanzione dal 100% al 200% del tributo chi, in mancanza dei presupposti di legge, dichiara all’altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare beni senza applicazione dell’imposta, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito.
Il caso, pertanto, concerne le violazioni commesse dall’esportatore abituale, come il classico splafonamento.
L’Amministrazione finanziaria ha illustrato procedure alternative al fine di regolarizzare la violazione relativa all’acquisto di beni senza imposta in assenza delle condizioni di legge (N. M. 10 marzo 1999 n. 39186; circ. Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002 n. 50, § 24.2, 19 febbraio 2008 n. 12, § 3.7 e 12 marzo 2010 n. 12, § 10.4).
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