La bancarotta fraudolenta concorre con la truffa
L’appropriazione indebita, invece, resta assorbita nella bancarotta per distrazione
La Cassazione, nella sentenza n. 13399, depositata ieri, esamina i rapporti tra la bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 del RD 267/42), da un lato, e le fattispecie di truffa (art. 640 c.p.) e di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), dall’altro.
Quanto alla prima relazione, è evidenziato come il reato fallimentare concorra con quello di truffa. Ciò sia perché l’obiettività giuridica delle ipotesi delittuose è diversa, sia perché l’“iter criminis” della truffa si esaurisce con l’acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti, mentre il fatto dell’imprenditore truffaldino che sottragga successivamente alla garanzia patrimoniale le entità economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio costituisce un’azione distinta ed autonoma, punita ...
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