La delega al professionista non libera il contribuente dall’omessa dichiarazione
La Cassazione ricorda la necessità della prova che l’omessa dichiarazione fosse preordinata proprio all’evasione
In tema di reati tributari, l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione.
Tale affermazione viene considerata quale principio consolidato (“ius receptum”) dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 18845, depositata ieri.
L’art. 5 del DLgs. 74/2000 fonda la punibilità per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa sia superiore alla soglia stabilita dalla norma stessa.
Va tra l’altro rilevato che la riforma del sistema sanzionatorio penal-tributario ...
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