La firma apposta due volte sull’assegno prova l’inesistenza dell’operazione
Per la C.T. Reg. di Torino, spetta al contribuente l’onere di fornire la prova contraria
La firma apposta sulla facciata anteriore dell’assegno deve considerarsi di traenza, salvo diversa indicazione per l’avallo, cosicché, qualora la stessa sia uguale a quella di girata posta sul retro, ne consegue che l’assegno è stato emesso e incassato dalla stessa persona, potendo ciò costituire un elemento il quale, unitamente a convergenti dichiarazioni di terzi, rende supportata, sotto il profilo dell’onere probatorio, la contestazione circa l’inesistenza dell’operazione relativa a tale pagamento. È quanto si desume dall’interessante sentenza n. 602/22/2016 della C.T. Reg. di Torino.
Il caso, in verità, muove da presupposti ricorrenti in materia di operazioni inesistenti, ovvero assegni bancari e dichiarazioni di terzi; tuttavia, si differenzia dal ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41