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FISCO

La firma apposta due volte sull’assegno prova l’inesistenza dell’operazione

Per la C.T. Reg. di Torino, spetta al contribuente l’onere di fornire la prova contraria

/ Alessandro BORGOGLIO

Giovedì, 7 luglio 2016

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La firma apposta sulla facciata anteriore dell’assegno deve considerarsi di traenza, salvo diversa indicazione per l’avallo, cosicché, qualora la stessa sia uguale a quella di girata posta sul retro, ne consegue ...

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