La firma apposta due volte sull’assegno prova l’inesistenza dell’operazione
Per la C.T. Reg. di Torino, spetta al contribuente l’onere di fornire la prova contraria
La firma apposta sulla facciata anteriore dell’assegno deve considerarsi di traenza, salvo diversa indicazione per l’avallo, cosicché, qualora la stessa sia uguale a quella di girata posta sul retro, ne consegue ...
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