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La firma apposta due volte sull’assegno prova l’inesistenza dell’operazione

Per la C.T. Reg. di Torino, spetta al contribuente l’onere di fornire la prova contraria

/ Alessandro BORGOGLIO

Giovedì, 7 luglio 2016

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La firma apposta sulla facciata anteriore dell’assegno deve considerarsi di traenza, salvo diversa indicazione per l’avallo, cosicché, qualora la stessa sia uguale a quella di girata posta sul retro, ne consegue che l’assegno è stato emesso e incassato dalla stessa persona, potendo ciò costituire un elemento il quale, unitamente a convergenti dichiarazioni di terzi, rende supportata, sotto il profilo dell’onere probatorio, la contestazione circa l’inesistenza dell’operazione relativa a tale pagamento. È quanto si desume dall’interessante sentenza n. 602/22/2016 della C.T. Reg. di Torino.

Il caso, in verità, muove da presupposti ricorrenti in materia di operazioni inesistenti, ovvero assegni bancari e dichiarazioni di terzi; tuttavia, si differenzia dal ...

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