Responsabilità per danno «equitativo» solo con colpa grave
La Cassazione, invece, conferma che non è necessaria la domanda di parte, né la quantificazione del danno
La Cassazione, con la sentenza n. 12413 depositata ieri, conferma un orientamento, recepito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 38/2015, che, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, tende ad equiparare le due responsabilità previste dal primo e dal terzo comma dell’art. 96 del codice di procedura civile.
Trattasi di istituti pacificamente applicabili in ambito fiscale, stante l’espresso rinvio dell’art. 15 del DLgs. 546/92.
Nel caso di specie, si trattava di individuare la responsabilità processuale scaturente da un fermo indebitamente disposto ai sensi dell’art. 86 del DPR 602/73, per crediti non tributari.
Sebbene i crediti tutelati non siano fiscali, i principi enunciati dalla Cassazione sono comunque interessanti, anche se gran parte della sentenza
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