L’unico partecipante «esecutivo» esonera l’impresa familiare dall’IRAP
Anche a tali soggetti occorre applicare il principio enunciato dalle Sezioni Unite lo scorso maggio
In assenza di ulteriori elementi atti a configurare un’attività autonomamente organizzata, le imprese familiari sono escluse da IRAP, qualora l’unico collaboratore svolga mansioni di segreteria ovvero generiche o meramente esecutive.
È questo il principio desumibile dell’ordinanza della Suprema Corte n. 17429/2016, depositata ieri.
Nel caso oggetto di pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso contro la sentenza di secondo grado che aveva giudicato insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione in capo a un agente di commercio, ritenendo “non eccedenti il minimo indispensabile” i beni strumentali dei quali questi si era avvalso per l’esercizio dell’attività.
Dal testo dell’ordinanza non è possibile evincere l’entità
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