«Nuova vita» per l’anatocismo bancario
Col decreto CICR n. 343/2016 la reintroduzione del fenomeno s’impone come principio normativo, anche se in una veste particolare
Con il varo del decreto CICR n. 343/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212/2016, giunge a compimento la tormentata vicenda dell’anatocismo bancario, vietato ai sensi dell’art. 1283 c.c., poi liberalizzato con delibera CICR del 2000, nuovamente interdetto con L. 147/2013 e ora, infine, largamente riabilitato dalla L. 49/2016, di cui il decreto n. 343/2016 costituisce attuazione tecnica.
Infatti, la reintroduzione dell’anatocismo – inteso come il fenomeno di produzione di interessi sugli interessi – non ha carattere puramente derogatorio di un generale divieto, come potrebbe apparire a una prima lettura del nuovo comma 2 del novellato art. 120 del TUB, ma si impone come principio normativo, sebbene in una veste particolare, scavalcando per le banche l’argine
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