Investimenti su beni «di terzi» alla prova dei rimborsi IVA
Per la prassi amministrativa è decisiva la modalità di classificazione del costo nello Stato patrimoniale
In merito al “recupero” dell’IVA derivante dall’acquisizione di un bene ammortizzabile, un aspetto non ancora acclarato dalla giurisprudenza e dalla prassi nazionale concerne la possibilità di avvalersi della procedura di rimborso anche nel caso in cui il bene non sia stato acquistato a titolo traslativo della proprietà bensì detenuto in virtù di un diverso contratto (noleggio, comodato…).
Ai sensi dell’art. 30 comma 2 lett. c) del DPR 633/72, difatti, è riconosciuto il rimborso su base annuale per l’eccedenza di IVA detraibile (sempreché di importo superiore a 2.582,28 euro) “limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili”. Per le eccedenze IVA trimestrali, invece, il rimborso è ammesso ...
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