Ritenute IRPEF sospese per il sisma ma già estratte rimborsabili se non ancora versate al Fisco
Il messaggio n. 767 dell’INPS pubblicato ieri fornisce alcuni chiarimenti sulla sospensione delle ritenute IRPEF a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.
L’INPS riepiloga le disposizioni dettate dal DL 189/2016 convertito e modificato dal DL 8/2017 e annuncia che l’Istituto sta predisponendo, in ambiente web, la procedura che consentirà l’acquisizione delle domande di sospensione per le tre tipologie di prestazioni interessate, per le quali l’INPS svolge il ruolo di sostituto di imposta:
- pensioni o assegni ad esse equiparate di cui all’art. 49 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
- prestazioni a sostegno del reddito;
- retribuzioni.
In attesa della realizzazione delle procedure di acquisizione delle domande, viene allegato il modello contenente le dichiarazioni da rendere e da inoltrare alle strutture territorialmente competenti. Qualora siano già state presentate istanze a seguito della legge di conversione n. 229/2016 del DL n. 189/2016, le stesse non possono essere acquisite in quanto devono essere presentate alla luce della vigente normativa.
L’INPS inoltre precisa che per la normativa “non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”. Per garantire l’efficacia dell’agevolazione, però, le ritenute relative alle prestazioni già pagate ai beneficiari (o comunque già estratte alla data della domanda), ma non ancora versate all’Agenzia delle Entrate alla data della domanda medesima, saranno oggetto di rimborso sulla prima rata utile.
Diversamente le imposte trattenute e già versate all’Agenzia delle Entrate non daranno luogo al rimborso.
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