Non è ammesso il rifiuto unilaterale del certificato d’origine
È necessario che l’autorità del Paese d’importazione attivi la procedura cooperativa prevista
Nel sistema di preferenze tariffarie generalizzate il certificato d’origine della merce, rilasciato “a posteriori” dalle autorità del Paese di esportazione dopo l’emissione di un primo certificato risultato inidoneo, non può essere respinto unilateralmente dalle autorità del Paese d’importazione per il recupero del dazio pieno, dovendo le stesse attivare la procedura cooperativa prevista dalle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario (art. 95 del reg. CE 2 luglio 1993 n. 2454 nella versione in vigore dal 14 ottobre 1993).
Tale procedura ha la finalità, fra l’altro, di tutelare il soggetto esportatore circa eventuali errori di rilascio del certificato a lui non imputabili (Cass. 25 luglio 2014 n. 17027).
È questo il principio di diritto affermato
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