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Regime dei neo domiciliati con imposta ordinaria per i redditi prodotti in Italia

/ REDAZIONE

Venerdì, 10 marzo 2017

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L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato pubblicato ieri, ha voluto puntualizzare che i soggetti che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia, aderendo all’opzione prevista dall’art. 24-bis del TUIR, pagheranno un’imposta di 100 mila euro esclusivamente sui redditi prodotti all’estero. Per i redditi prodotti in Italia dai neo residenti si applicano le aliquote ordinarie previste nel nostro Paese.

Proprio l’8 marzo scorso l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 47060, attuativo del regime dei “neo domiciliati”, introdotto dalla L. 232/2016. Si ricorda che il provvedimento prevede che l’opzione si manifesti con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza fiscale, o della dichiarazione relativa al periodo successivo. Rende inoltre facoltativo l’interpello per l’accesso al regime, il quale può quindi essere sostituito da una autovalutazione della persona in merito alla sussistenza dei requisiti di legge.

Il provvedimento disciplina anche l’opzione effettuata per i familiari, la quale deve essere esercitata dal capofamiglia nella sua dichiarazione, con una “ratifica” ex post da parte dei familiari stessi nelle proprie dichiarazioni, i casi di cessazione degli effetti e di revoca dell’opzione, gli obblighi di versamento dell’imposta sostitutiva annua di 100.000 euro (25.000 euro per i familiari) e infine le modalità applicative dell’agevolazione per i soggetti che si sono trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata di cui all’art. 2 comma 2-bis del TUIR.

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