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L’assegno di solidarietà può essere riconosciuto dal giorno dopo la data della domanda

/ REDAZIONE

Martedì, 14 marzo 2017

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L’assegno di solidarietà può essere riconosciuto dal giorno successivo alla data della domanda.
L’ha chiarito l’INPS che, con il messaggio n. 1133 di ieri, ha fornito alcune precisazioni dopo la circolare n. 176/2016 contenente le istruzioni amministrative, operative e contabili sulle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale (si veda “Con il «nuovo» Fondo d’integrazione salariale garantite due prestazioni” del 10 settembre 2016).

L’INPS ricorda che, in base alla disciplina relativa all’assegno di solidarietà garantito dal Fondo, contenuta nell’art. 31 del DLgs. 148/2015 e nell’art. 6 del DM 94343/2016, le istanze di accesso all’assegno devono essere presentate in via telematica all’Istituto entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale e la riduzione dell’attività lavorativa deve aver inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Questi termini non sono stati previsti come termini di decadenza e assumono, quindi – si legge nel messaggio – natura ordinatoria.
L’INPS aggiunge che il Ministero del Lavoro, con nota n. 1502 del 3 marzo, nel prendere atto della mancata previsione nei decreti citati di un effetto decadenziale conseguente alla presentazione tardiva della domanda, ritiene che si possa applicare la regola generale secondo cui l’assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda. Quest’ultimo termine costituisce per il Ministero il dies a quo al quale ancorare la decorrenza della riduzione dell’attività lavorativa e del relativo trattamento integrativo.

Saranno non indennizzabili le ore effettuate dalla data di inizio della riduzione richiesta al giorno di presentazione della domanda e in caso di presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare tali ore non indennizzabili, utilizzando il modello allegato 2 della circolare n. 176/2016.

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