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Per il lavoratore demansionato danno esistenziale anche se non peggiorano le condizioni di vita

/ REDAZIONE

Martedì, 26 settembre 2017

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Con la sentenza n. 22288 depositata ieri, la Cassazione ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale di tipo esistenziale ad un lavoratore che era stato adibito a mansioni inferiori per oltre due anni.

Contrariamente a quanto sostenuto dal datore di lavoro ricorrente, secondo i giudici di legittimità, non occorre che il lavoratore provi l’esistenza effettiva del danno consistente “in alterazioni degli assetti relazionali ed al conseguente forzato mutamento in peius di abitudini di vita”, ma è sufficiente che sussista la “lesione alla dignità personale ed al prestigio professionale del lavoratore”.

Sulla questione, la Suprema Corte ha quindi stabilito che il danno non patrimoniale che ricomprende anche il danno di tipo esistenziale deve essere risarcito quando sia conseguenza, come nel caso di dequalificazione professionale del lavoratore subordinato, di una lesione in ambito di responsabilità contrattuale di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti e che la sussistenza di tale danno possa essere provata anche a mezzo di presunzioni semplici, sulle quali il giudice può fondare in via esclusiva il proprio convincimento.

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