Termine per la dichiarazione di fallimento personale inapplicabile al socio occulto
Con la sentenza n. 22270/2017 la Corte di Cassazione ha ribadito che il termine annuale per la dichiarazione di fallimento personale di cui all’art. 147 comma 2 del RD 267/1942 si applica soltanto al socio illimitatamente responsabile di società regolare e non al socio occulto della società fallita (cfr. Cass. 6 marzo 2017 n. 5520).
Infatti, ai fini dell’applicabilità del succitato termine, non possono essere in alcun modo raffrontate due fattispecie completamente differenti, quali, appunto, quella del socio receduto da una società regolarmente costituita e registrata e quella del socio occulto.
In suffragio a ciò, la Corte ha precisato che se, sulla base dell’art. 10 del RD 267/42, l’imprenditore individuale o collettivo non può fornire la prova di una diversa data di cessazione dell’attività rispetto a quella evidenziatasi al momento della cancellazione dal Registro delle imprese, allora è da ritenersi del tutto coerente che, ai fini della tutela dell’affidamento dei terzi, il socio occulto di una società, privo di ogni riferimento nell’ambito del Registro, non possa fornire alcuna prova circa la cessazione della propria qualità di socio illimitatamente responsabile.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41