Nuova proroga del periodo transitorio per la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
Con la circ. n. 1/2017, l’ANPAL fornisce indicazioni operative circa il rilascio della “DID on line”.
Il riferimento è alla dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego – detta, appunto, “DID” – necessaria, ai sensi dell’art. 19 del DLgs. 150/2015, per determinare formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione nel collocamento ordinario. Essa può essere resa anche dalle persone a rischio di disoccupazione (dipendenti che abbiano ricevuto la comunicazione di licenziamento).
Sono, invece, esonerati i beneficiari di NASpI e DIS-COLL, in quanto la domanda di prestazione all’INPS equivale ad aver dichiarato la propria immediata disponibilità e fa sì che detti soggetti siano automaticamente registrati come disoccupati.
Nell’ambito del riordino dei servizi per l’impiego operato in attuazione del “Jobs Act”, il citato articolo prevede che la dichiarazione venga resa, in forma telematica, al “sistema informativo unitario delle politiche del lavoro”, la nuova banca dati gestita dall’ANPAL ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 150/2015, composta dal nodo di coordinamento nazionale e dai nodi di coordinamento regionali, cui confluiscono, tra l’altro, i dati relativi alle schede anagrafico-professionali (c.d. “SAP”, costituenti il documento standard dei dati di ciascun lavoratore) già nella disponibilità delle Regioni.
La messa a regime del nuovo sistema ha, però, dato il via a un processo lungo e complesso. Nella circolare in commento, si ricorda che, a seguito della pubblicazione, nel novembre 2016, della procedura sul portale dell’ANPAL, le modalità attraverso cui è possibile registrarsi come disoccupati sono le seguenti:
- registrazione sul portale nazionale (www.anpal.gov.it) direttamente da parte del cittadino;registrazione sul portale nazionale da parte di un operatore del Centro per l’impiego, che supporti l’utente nel rilascio della DID; inserimento sui Sistemi informativi del lavoro regionali, con trasmissione della DID, tramite cooperazione applicativa, al nodo di coordinamento nazionale.
Ciò posto, si statuisce che, dal 1° dicembre 2017, il cittadino sarà considerato in stato di disoccupazione solo ove, in relazione alla DID rilasciata, sia riscontrabile all’interno della SAP l’identificativo univoco della DID stessa, che verrà inserito nella SAP a cura del nodo di coordinamento nazionale. In particolare, nelle prime due delle ipotesi sopra indicate, il sistema centrale provvederà direttamente all’inserimento, mentre nella terza ipotesi l’elemento di verifica e convalida del conferimento sarà inserito come riscontro alla comunicazione effettuata dal sistema regionale al nodo di coordinamento nazionale mediante la cooperazione applicativa.
Allo scopo di consentire alle amministrazioni regionali di adeguarsi e consolidare la predetta cooperazione, dal 1° ottobre 2017 al 30 novembre 2017, si consente comunque al cittadino di continuare a rendere la DID con le modalità attualmente operative. Viene, dunque, nuovamente prorogato il periodo transitorio – che avrebbe dovuto concludersi il 30 settembre – in cui continuano a coesistere i predetti canali. Con riferimento alla domanda di NASpI, si fa presente che la stessa – equivalente alla DID – perviene al Portale Nazionale in virtù della cooperazione applicativa con l’INPS, già funzionante.
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