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IMPRESA

Bancarotta semplice per operazioni «scriteriate»

Nella bancarotta documentale semplice difficile attribuire rilievo all’affidamento al commercialista della tenuta delle scritture contabili

/ Maurizio MEOLI

Martedì, 3 ottobre 2017

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Sono le fattispecie di bancarotta semplice patrimoniale, di cui all’art. 217 comma 1 n. 2 del RD 267/1942, e documentale, di cui all’art. 217 comma 2 del RD 267/1942, l’oggetto della pronuncia n. 45288 della Cassazione, depositata ieri.

Ai sensi della prima disposizione richiamata, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che, fuori dai casi di bancarotta fraudolenta, ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti.
La stessa pena, ex art. 217 comma 2 del RD 267/1942, si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e

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