Bancarotta semplice per operazioni «scriteriate»
Nella bancarotta documentale semplice difficile attribuire rilievo all’affidamento al commercialista della tenuta delle scritture contabili
Sono le fattispecie di bancarotta semplice patrimoniale, di cui all’art. 217 comma 1 n. 2 del RD 267/1942, e documentale, di cui all’art. 217 comma 2 del RD 267/1942, l’oggetto della pronuncia n. 45288 della Cassazione, depositata ieri.
Ai sensi della prima disposizione richiamata, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che, fuori dai casi di bancarotta fraudolenta, ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti.
La stessa pena, ex art. 217 comma 2 del RD 267/1942, si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e
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