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Le prestazioni INAIL si applicano anche alle unioni civili

/ REDAZIONE

Sabato, 14 ottobre 2017

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Con la circolare n. 45 di ieri, l’INAIL ha reso note le indicazioni operative con riferimento all’erogazione delle prestazioni economiche assistenziali anche in favore delle unioni civili, disciplinate dalla L. 76/2016.
Si ricorda che l’art. 1, comma 20 della predetta legge stabilisce che vengano applicate a ognuna delle parti dell’unione civile le disposizioni di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi o di contratti collettivi che si riferiscono al matrimonio, nonché quelle che contengono la parola coniuge o termini equivalenti, ad esclusione degli articoli del codice civile non espressamente richiamati nella legge citata.

Ciò determina la possibilità di applicare, a partire dal 20 maggio 2016 (data di entrata in vigore della L. 76/2016), in capo ai soggetti uniti civilmente, le norme riguardanti i diritti alle prestazioni economiche erogate dall’INAIL e, nello specifico:
- la rendita ai superstiti ex art. 85 del DPR 1124/65;
- la quota integrativa ex art. 77 del DPR 1124/65;
- la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto, di cui alla L. 244/2007;
- l’assegno continuativo mensile ex L. 248/76;
- l’assegno una tantum o anche detto assegno funerario;
- la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro;
- la prestazione una tantum di cui all’art. 1, comma 292 della L. 208/2015;
- qualsiasi prestazione economica INAIL riconosciuta al coniuge iure hereditatis.

Invece, in assenza di qualsiasi disposizione che equipari il convivente di fatto al coniuge, non è possibile erogare dette prestazioni alle coppie di fatto.

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