Criteri omogenei per il computo dei compensi dei sindaci
Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 6526/2017, ha precisato che, a fronte della nomina intervenuta a fine febbraio 2014 e delle dimissioni presentate a fine luglio 2015, il sindaco di una società con esercizio sociale che si chiude a novembre ed al quale l’assemblea abbia riconosciuto compensi per 5.000 euro annui, non può, per la concreta determinazione del dovuto, utilizzare criteri disomogenei di computo.
In particolare, non può considerare la data formale di chiusura dell’esercizio per un primo periodo (fino al 30 novembre 2014) ed invece il riferimento all’anno solare per il secondo periodo (per altri otto mesi), con la pretesa così di ottenere, a fronte di una attività continuativa di 16 mesi, un compenso commisurato su 20 mesi di attività; per di più correlando l’importo relativo al “secondo” periodo ad una frazione aritmetica dell’intero senza tenere conto che la retribuzione prevista comprende, a fianco ed in aggiunta alle verifiche periodiche, come atto centrale di particolare pregnanza non svolto dalla parte, la verifica del bilancio di esercizio con la redazione della relativa relazione.
Nella specie, quindi, il Tribunale rigetta la richiesta di ottenere un importo complessivo di circa 8.000 euro, oltre accessori, riconoscendo 7.000 euro, oltre accessori; corrispondenti ad un importo non superiore al 70% della retribuzione prevista per gli esercizi 2014/2015.
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