Nel caso di mancata esibizione documentale rileva la colpa
Sempre necessaria, per giurisprudenza costante, la richiesta circostanziata
Il divieto di utilizzo in sede giudiziaria e accertativa di documenti non esibiti nella fase amministrativa, previsto dall’art. 52 comma 5 del DPR n. 633/72, presuppone che vi sia stata una specifica richiesta degli agenti accertatori ed opera non solo nell’ipotesi di rifiuto dell’esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti in suo possesso, o li sottragga all’ispezione, non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto, quindi colposo. È questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24535, depositata ieri.
Nella vicenda sottoposta ai giudici di legittimità, una società ed i relativi soci erano destinatari di avvisi di ...
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