L’indennità per lavoro notturno dei turnisti ha natura retributiva
Con l’ordinanza n. 25000 di ieri, la Cassazione ha ritenuto corretta una decisione d’appello con la quale, in riferimento alle disposizioni contenute in un contratto collettivo del settore spedizioni merci, era stata accertata la natura retributiva – e non indennitaria – della maggiorazione per lavoro notturno dei turnisti, e quindi la sua inclusione tra gli elementi che compongono la retribuzione globale mensile.
Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva accolto le domande di alcuni dipendenti di un’azienda di spedizioni dirette a far accertare il diritto all’incidenza, sul TFR e su altri istituti contrattuali, della maggiorazione del 25% sulla retribuzione per lavoro notturno percepita continuativamente, essendo essi turnisti.
Nell’occasione, la Corte territoriale aveva attribuito natura retributiva e non indennitaria (come invece sostenuto dall’azienda) alla predetta maggiorazione, in quanto finalizzata a compensare la maggiore gravosità delle condizioni in cui viene svolta la prestazione lavorativa nelle ore notturne.
Nel ricorso per Cassazione, il datore di lavoro sostiene che la maggiorazione per lavoro notturno troverebbe il suo fondamento non con riferimento alla maggiore gravosità della prestazione, bensì in ragione della sua collocazione temporale e al conseguente disagio per il lavoratore, obbligandolo a una diversa organizzazione personale e familiare.
Da ciò deriverebbe la natura indennitaria e non retributiva della maggiorazione, e, dunque, la sua esclusione dalla nozione di retribuzione globale prevista dal contratto collettivo applicato.
Nel respingere il ricorso, la Cassazione evidenzia che i giudici d’appello hanno correttamente rilevato come il criterio distintivo usato dai contraenti collettivi fosse quello di distinguere gli elementi compensativi che, essendo direttamente collegati alle caratteristiche proprie della prestazione, devono considerarsi di natura retributiva, dagli emolumenti di carattere indennitario, che sono invece diretti a compensare fattori di disagio estrinseci alla esecuzione della prestazione in senso stretto.
Nel caso del lavoro notturno a turni non avvicendati, il CCNL prevede una maggiorazione del 25% per una prestazione che in sé è caratterizzata da maggior disagio, a differenza di altri emolumenti indicati nel CCNL come indennitari, che sono diretti a compensare fattori di disagio non direttamente collegati all’esecuzione della prestazione in senso stretto, come ad esempio l’indennità di cassa e maneggio denaro.
Pertanto, affermata la natura retributiva della maggiorazione per lavoro notturno del 25%, consegue il diritto dei lavoratori a vedersi riconosciuta l’incidenza di tale emolumento in tutti quegli istituti contrattuali che nella determinazione del relativo compenso richiamano il concetto di retribuzione globale.
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