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Concorso tra dichiarazione fraudolenta e causazione del dissesto nelle frodi carosello

/ REDAZIONE

Martedì, 7 novembre 2017

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La Cassazione, nella sentenza n. 43976/2017, ha precisato che, nel contesto di “frodi carosello”, il concorso tra la dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 della società beneficiaria degli acquisti e il reato di causazione del dissesto di cui all’art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/1942 è reale e non solo apparente.

La prima condotta ha come conseguenza l’insorgenza di consistenti debiti a carico della società amministrata per sanzioni, interessi e oneri accessori (oltre che per l’IVA), da cui deriva l’incapacità, per la società, di far fronte alle proprie obbligazioni e il fallimento. L’attività, quindi, è connotata di illiceità in due direzioni: verso il Fisco – a cui sono stati sottratti i proventi cui aveva diritto – e verso i creditori sociali, esposti alle conseguenze di un fallimento annunciato.
Gli eventi determinati dalla condotta sono pertanto due (l’evasione dell’imposta e il fallimento), sicché già per questo è da escludere che ricorra, nella specie, un’ipotesi di concorso apparente di norme.

Ma va aggiunto che non si è nemmeno di fronte a una medesima azione (che lascerebbe comunque aperta la strada del concorso formale), bensì a una pluralità di azioni, di diversa natura, poste in essere in tempi e contesti diversi: l’indicazione, nelle dichiarazioni presentate periodicamente ai fini IVA, di elementi passivi fittizi (reato istantaneo e formale); la causazione del dissesto, attuata mediante una serie combinata di azioni, avviata con la costituzione di società cartiere e proseguita con l’interposizione delle stesse negli acquisti, con la fatturazione a carico della società interposta, con la vendita alle società commerciali e, da ultimo, con le false dichiarazioni fiscali (condotte all’origine del fallimento).

Il reato di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 non esaurisce, pertanto, il disvalore penale della condotta, che è possibile apprezzare (e sanzionare) nella sua totalità solo facendo (altresì) applicazione della norma fallimentare; il che porta a escludere che ricorra, nella specie, un’ipotesi di concorso apparente di norme.

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