Le nuove soglie penali possono cancellare il «medesimo disegno criminoso»
L’art. 5 del DLgs. 74/2000 è stato sostituito, ad opera dell’art. 5 comma 1 del DLgs. 158/2015 (in vigore dal 22 ottobre 2015), con una formulazione più favorevole della precedente nella parte in cui ha innalzato a 50.000 euro la soglia di rilevanza penale del fatto prima fissata in 30.000 euro. Tale soglia rileva, per il principio del “favor rei”, anche per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
Di conseguenza, precisa la Cassazione n. 51596/2017, la sentenza di patteggiamento a otto mesi di reclusione (del settembre 2015) per l’omissione della dichiarazione dei redditi relativa al 2010, per circa 56.000 euro, e di quella relativa al 2011, per circa 45.000 euro, essendo fondata sull’unicità del disegno criminoso, incorre nella violazione del principio di legalità.
Il sopravvenuto mutamento legislativo determina conseguenze immediate e dirette sulla sentenza di patteggiamento, atteso che l’illegalità sopraggiunta della pena, concordata sulla base della previgente disciplina, comporta la nullità dell’accordo raggiunto dalle parti.
La sentenza, quindi, deve ritenersi insanabilmente viziata poiché fondata su una pena base che, in violazione della disciplina del trattamento sanzionatorio più favorevole al reo di cui all’art. 2 comma 4 c.p., risponde a un quadro normativo ormai radicalmente modificato, indipendentemente dal fatto che la pena, come determinata, rientri o meno nella nuova cornice edittale. La sentenza impugnata è, quindi, annullata.
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