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Exit tax sospesa anche per il conferimento della stabile organizzazione

/ REDAZIONE

Venerdì, 24 novembre 2017

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La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito, con la sentenza del 23 novembre 2017 relativa alla causa C-292/16, che risultano contrarie alla libertà di stabilimento le normative nazionali che negano la sospensione della riscossione dell’imposta per le plusvalenze che emergono a seguito del conferimento di stabili organizzazioni a favore di società estere.

Il caso ha riguardato il conferimento della stabile organizzazione austriaca di una società finlandese a favore di un’altra società austriaca (di fatto, una “trasformazione” della stabile organizzazione in una partecipazione in una controllata estera, residente nel medesimo Stato della S.O.).

Si devono infatti estendere a questa fattispecie le conclusioni che la Corte ha fatto proprie nella sentenza n. C-371/10 del 29 novembre 2011, secondo le quali:
- lo Stato di residenza della società ha pieno diritto a tassare le plusvalenze che emergono all’atto del trasferimento della propria sede all’estero;
- è, però, consentito di sospendere la riscossione di tali plusvalenze sino al momento in cui i plusvalori siano realizzati nello Stato di destinazione.

Il conferimento della stabile organizzazione determina, per lo Stato della casa madre, la perdita del potere di tassare i plusvalori connessi alla S.O. medesima (i quali confluiscono in via definitiva nella società conferitaria residente nell’altro Stato) e deve essere quindi considerato ai fini fiscali alla stregua del trasferimento della sede sociale, anche se limitatamente agli attivi della stabile organizzazione.
Conseguentemente, devono essere estese a questa fattispecie tutte le tutele legate al trasferimento della sede, prima tra tutte la possibilità di sospendere la riscossione dell’exit tax sino al realizzo delle attività nello Stato estero.

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