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Diritto a non lavorare durante le festività derogabile solo col consenso del lavoratore

/ REDAZIONE

Venerdì, 24 novembre 2017

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Nei giorni festivi il lavoratore ha il diritto, sancito dalla L. 260/1949, di astenersi dal lavoro e di percepire la retribuzione, anche nei casi in cui la contrattazione collettiva preveda la possibilità di lavorare durante le festività. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 27948 depositata ieri, con riferimento all’8 dicembre e al 6 gennaio, confermando il principio – già enunciato in vari precedenti, anche di recente (Cass. n. 22482/2016) – che il suddetto diritto del lavoratore può essere derogato solo dall’accordo individuale con il datore di lavoro o da accordi stipulati da organizzazioni sindacali a cui il lavoratore stesso abbia conferito esplicito mandato.

Alla luce di ciò, la Suprema Corte ha escluso la possibilità di ritenere assente ingiustificato il dipendente che non presti attività lavorativa durante le festività, dando continuità all’orientamento (Cass. nn. 16592/2015 e 16634/2005), secondo cui il provvedimento datoriale che imponga di prestare attività lavorativa nelle festività infrasettimanali è nullo per violazione della citata L. 260/1949 e improduttivo di effetti, integrando un inadempimento parziale del contratto di lavoro e facendo conseguentemente risultare giustificata, ex art. 1460 c.c., l’inottemperanza del lavoratore.

Non è peraltro consentita l’applicazione analogica delle eccezioni al divieto di lavoro domenicale, né il diritto del lavoratore può essere posto nel nulla dal datore di lavoro o dalle parti collettive, cui, in assenza di specifico mandato è precluso derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo.

La rinunciabilità al riposo nelle giornate in questione – si ribadisce – è rimessa esclusivemente all’accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

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