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Danno da distrazione di difficile quantificazione in assenza di scritture contabili

/ REDAZIONE

Sabato, 25 novembre 2017

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Il Tribunale di Torino, nella sentenza n. 4594/2017, ha stabilito che, ove si contestino agli amministratori specifiche condotte distrattive di beni sociali, ai fini della quantificazione del danno arrecato al patrimonio sociale non può essere preso in considerazione il valore delle rimanenze di magazzino (oggetto di distrazione) indicato nell’ultimo bilancio predisposto (circa 445.000 euro), né, in via subordinata, il più basso valore del passivo fallimentare accertato (pari a circa 280.000 euro).

In particolare, a fronte di elementi che inducono a far ritenere che tali beni avessero, fin dall’ultimo bilancio predisposto, un valore inferiore, e, al contempo, in assenza di elementi che consentano di affermare che gli stessi avessero un valore commercialmente pari a zero, appare corretto, innanzitutto, procedere ad una riduzione del 50% dell’importo risultante dall’ultimo bilancio. Stante, inoltre, la presenza di dismissioni protrattesi nel tempo, che non possono che aver provocato un’ulteriore diminuzione del valore commerciale dei beni, si ritiene di dover procedere ad un’aggiuntiva riduzione di 1/5 per ogni esercizio successivo (così riducendo l’entità del danno a 89.000 euro).

D’altra parte, nella specie si invocava uno specifico atto di distrazione (la volatilizzazione del magazzino o del suo controvalore), il cui impatto negativo sul patrimonio sociale è di difficile, se non impossibile, quantificazione in mancanza (come nella specie) delle scritture contabili, senza alcuna correlazione tra questo atto e il dissesto della società, attribuito ad altri fattori, quali l’assenza di concrete prospettive commerciali del progetto imprenditoriale.

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