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Contributi per il Fondo dipendenti delle aziende del turismo con causale FAST

/ REDAZIONE

Giovedì, 7 dicembre 2017

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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 148 di ieri, ha istitutito una nuova causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo “FAST”.

Si ricorda che, con la convenzione del 18 giugno 2008 e successivi rinnovi, stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto nazionale di Previdenza sociale (INPS), è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell’Istituto, nonché di quelli previsti dalla legge del 4 giugno 1973 n. 311.

Quest’ultima norma ha previsto che l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possano essere autorizzati dal Ministro per il Lavoro e la previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro.

Con la nota del 15 novembre scorso, l’INPS ha poi chiesto l’istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento del citato Fondo. A tal fine, la risoluzione in commento istituisce la causale contributo “FAST” denominata “Fondo per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo FAST”.

Per quanto riguarda la compilazione del modello F24, la risoluzione n. 148/2017 fornisce le consuete istruzioni: la causale deve essere inserita nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi a debito versati”.
Devono essere indicati:
- nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS dell’azienda;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di riscossione del contributo, nel formato “MM/AAAA”. La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

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