Pensione anticipata «speciale» anche con contribuzione volontaria e figurativa
Con la circolare n. 180/2017 pubblicata ieri, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle disposizioni ex art. 24 comma 15-bis del DL 201/2011, in materia di accesso ai trattamenti pensionistici.
In particolare, l’INPS ricorda che tale norma ha stabilito che, in via eccezionale, i dipendenti del settore privato, le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, al compimento di 64 anni di età, possono conseguire:
- la pensione anticipata, se lavoratori in possesso al 31 dicembre 2012 dei requisiti di cui alla tabella B allegata alla L. 243/2004, con almeno 35 anni di anzianità contributiva;
- la pensione di vecchiaia, se lavoratrici in possesso alla medesima data di 20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età.
Facendo seguito alla precedente circ. n. 196/2016 (con cui l’INPS aveva chiarito che tale disposizione è applicabile anche a coloro che, alla data 28 dicembre 2011, prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano attività presso una Pubblica Amministrazione o erano privi di occupazione), con quest’ultimo intervento di prassi l’Istituto previdenziale chiarisce che ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità contributiva richiesto dal citato art. 24, comma 15-bis del DL 201/2011, maturato in qualità di lavoratore dipendente del settore privato, sono utili anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa.
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