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Banche di credito cooperativo soggette al computo della quota di riserva per lavoratori disabili

/ REDAZIONE

Venerdì, 8 dicembre 2017

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Con una nota di ieri, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha chiarito che per le banche di credito cooperativo non opera l’esclusione dal computo della base di calcolo sulla quale applicare le percentuali legali per determinare il numero di posti riservati a lavoratori disabili.

Si ricorda che l’art. 4 comma 1 della L. 68/99, delineando i criteri di computo della “riserva” di assunzioni, prevede alcune esclusioni, tra le quali figurano i soci di cooperative di produzione e lavoro.
La circolare del Ministero del Lavoro n. 41/2000 – spiega l’INL – ha precisato che il riferimento di questa disposizione dovesse “intendersi esteso, stante la ratio legislativa e coerentemente con le finalità sottese al disposto normativo, a tutti i soci di cooperative di lavoro (anche ai soci che siano lavoratori dipendenti) e non solo a quelli delle cooperative di produzione e lavoro, in quanto iscritte nell’apposita sezione del registro prefettizio”.
L’Ispettorato sottolinea che il chiarimento ministeriale si inserisce in una sezione specifica, dedicata alle Cooperative sociali, e non è quindi riferibile in generale al settore cooperativo, per sua natura estremamente polimorfo.

Le banche di credito cooperativo non rientrano nel novero delle cooperative di produzione e lavoro – sono infatti iscritte in una categoria diversa dell’albo delle società cooperative istituito al MISE – e, malgrado il perseguimento di finalità sociali, anche evidenziato nello statuto, non rientrano nella categoria delle cooperative sociali, come tipizzate dalla L. n. 381/91.
Per questi motivi, non sono escluse dal computo della quota di riserva.

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