ACCEDI
Sabato, 5 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Nessun divieto di «bis in idem» nelle persone giuridiche

/ REDAZIONE

Giovedì, 14 dicembre 2017

x
STAMPA

La Cassazione, nella sentenza n. 55480/2017, ha ribadito che non è ravvisabile alcuna violazione del principio del “ne bis in idem” quando, a fronte di una violazione tributaria, la sanzione penale è applicata in capo all’amministratore, mentre quella amministrativa è comminata nei confronti della società rappresentata.

La Corte di Giustizia Ue, infatti, nella sentenza 5 aprile 2017, cause C-217/15 e C-350/15, ha stabilito che l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso di non precludere che una normativa nazionale consenta di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell’IVA, dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta a una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica.

Diverso – sottolinea peraltro la Cassazione – è il caso in cui il bis in idem sia eccepito in relazione alla duplicazione punitiva tra persona fisica e impresa individuale, su cui la Corte di Giustizia Ue dovrà a breve pronunciarsi per rispondere al ricorso del Tribunale di Bergamo (causa Menci).

TORNA SU