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La simulazione di malattia non si può dedurre automaticamente dal lavoro per terzi

/ REDAZIONE

Mercoledì, 20 dicembre 2017

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La prestazione di attività lavorativa in proprio o a favore di terzi durante la malattia non fa presumere di per sé la simulazione della patologia. Il principio è desumibile dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 30417, depositata ieri, 19 dicembre 2017.

Nel caso di specie si discuteva della legittimità della destituzione del dipendente di un’azienda di trasporto urbano, al quale era stato contestato di aver svolto attività lavorativa nella tabaccheria della moglie mentre era assente dal lavoro per “disturbo dell’adattamento con sindrome mista”.

In considerazione del fatto che tale patologia non aveva impedito al dipendente di recarsi a lavorare presso la tabaccheria – sebbene in orari diversi da quelli previsti dalle fasce orarie per le visite di controllo medico – il Tribunale ha confermato la legittimità del provvedimento della datrice di lavoro.

A diversa conclusione è invece giunta la Corte d’Appello, la quale, nella sua valutazione, risulta aver valorizzato il tipo e la modalità di svolgimento dell’attività prestata durante la malattia, tenuto conto della stessa patologia.
In particolare la Corte territoriale ha escluso si potesse dedurre la simulazione della malattia, avendo ritenuto che la patologia certificata non fosse in contrasto con lo svolgimento di un’attività discontinua e limitata nel tempo presso la tabaccheria di proprietà familiare, a differenza della sua prestazione da dipendente, come conducente di pullman.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione sul punto, considerando logica e non contraddittoria tale motivazione della Corte d’Appello.

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