Congedo di paternità obbligatorio per il lavoratore dipendente di quattro giorni nel 2018
Con il messaggio n. 894 pubblicato ieri l’INPS si sofferma sulla proroga e l’ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti nonché sul ripristino, per gli stessi, del congedo facoltativo, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nel 2018.
L’Istituto ricorda che la legge di bilancio 2017 ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nel 2017 e nel 2018. La durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata, per l’anno 2018, a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.
A tale congedo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministero del Lavoro del 22 dicembre 2012 e per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda, invece, si può fare riferimento alla circolare INPS n. 40/2013: presentano domanda all’INPS solo i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Istituto. Se invece tali indennità sono anticipate dal datore di lavoro la comunicazione della fruizione informa scritta va presentata direttamente al datore stesso, che comunica all’INPS le giornate di congedo fruite secondo le disposizioni del messaggio Hermes n. 6499/2013. La circolare n. 41/2013 è anche il riferimento per le modalità di fruizione del giorno di congedo facoltativo, ripristinata per il 2018.
Infine, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, secondo le disposizioni contenute nel messaggio n. 828/2017, a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2018.
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