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La mancata sottoscrizione dell’aumento chiude la causa sul bilancio

/ REDAZIONE

Sabato, 10 marzo 2018

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Ai sensi dell’art. 2434-bis comma 2 c.c., la legittimazione ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio, su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi, spetta a tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Il Tribunale di Milano n. 10862/2017 sottolinea come l’eccezione relativa al venir meno di tale condizione in capo all’attore, in esito ad una successiva delibera di aumento di capitale sottoscritta solo in minima parte (rispetto alla quale non era stata richiesta la sospensione), è tale da integrare, potenzialmente, la sopravvenuta carenza della legittimazione ad impugnare la delibera di causa; trattandosi di un’eccezione relativa ad una condizione dell’azione che deve sussistere, per potersi pervenire ad una decisione nel merito, al momento della decisione, che è rilevabile d’ufficio e astrattamente idonea a definire in rito il processo.

Peraltro, ove a tale situazione si aggiunga la perdita integrale della qualità di azionista dell’attore (in virtù di nuova deliberazione di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale non sub iudice), questo, che già scendendo sotto la soglia azionaria del 5% aveva perso il requisito legale di legittimazione a far valere possibili vizi di annullabilità, deve ritenersi non più titolare di alcun concreto e apprezzabile interesse a sentir dichiarare nulla la deliberazione di approvazione del bilancio impugnata.

Se, infatti, l’art. 2379 comma 1 c.c. attribuisce la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile a “chiunque vi abbia interesse”, resta comunque necessario – secondo l’orientamento consolidato sul punto della giurisprudenza di legittimità – che tale interesse sussista in concreto, occorrendo, in particolare per le delibere di bilancio, l’allegazione di una incidenza negativa delle irregolarità denunciate nella sfera giuridica dell’attore, con riguardo al risultato economico della gestione sociale che il bilancio certifica, quanto meno in termini di una possibilità di danno correlata alla sua partecipazione societaria (cfr. Cass. nn. 10139/2007 e 24591/2005).

La definitiva fuoriuscita dell’attore dalla compagine sociale – senza reazione giudiziale alla delibera di abbattimento/ricostituzione del capitale che non si è ritenuto di sottoscrivere – priva definitivamente e radicalmente lo stesso di qualsiasi interesse anche potenziale ad impugnare sotto alcun profilo quelle pregresse. Pertanto la causa va definita in rito con una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

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