La cessione totalitaria diventa cessione d’azienda in base alla norma previgente
La cessione totalitaria di quote poteva essere riqualificata in cessione d’azienda, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, sulla base del previgente art. 20 del DPR 131/86, senza provare l’intento elusivo delle parti.
La Corte di Cassazione lo afferma nell’ordinanza n. 8619, depositata ieri, confermando l’orientamento già accolto dalle sentenze nn. 2009/2018 e 2007/2018.
Nella pronuncia, viene ribadita la tesi secondo cui il “vecchio” art. 20 del DPR 131/86 era una norma meramente interpretativa e non antielusiva che, quindi, non richiedeva il contraddittorio procedimentale imposto, invece, dall’art. 37-bis comma 4 del DPR 600/73 (oggi abrogato) nell’ambito della valutazione antielusiva in materia di imposte dirette.
Nessun effetto può avere, sulla decisione della causa, l’intervento, in costanza di giudizio, della novella operata dalla legge di bilancio 2018, che ha modificato l’art. 20 del DPR 131/86, chiarendone i rapporti con l’art. 10-bis della L. 212/2000 e sancendo, quindi, l’impossibilità di operare una riqualificazione meramente interpretativa ex art. 20 utilizzando elementi estranei al singolo atto registrato.
Secondo la Corte, infatti, la nuova formulazione dell’art. 20 del DPR 131/86 non potrebbe in ogni caso avere efficacia retroattiva, trattandosi di norma di natura innovativa, che ha introdotto nuovi limiti all’attività di riqualificazione giuridica della fattispecie dapprima non esistenti.
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