Credito del professionista di STP chirografo se non si prova il carattere personale della prestazione
La Cassazione, nell’ordinanza n. 9927, depositata ieri, è tornata a pronunciarsi sulle modalità di ammissione al passivo fallimentare (art. 93 del RD 267/42) del credito per prestazioni professionali eseguite in favore della società fallita.
In particolare, nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso la natura privilegiata, ai sensi dell’art. 2751-bis n. 2 c.c., per il credito avanzato da un avvocato – confermando così le statuizioni del giudice delegato e del tribunale e respingendo il ricorso del professionista presentato per la cassazione di tale ultima pronuncia – che aveva depositato istanza di ammissione al passivo nella qualità di socio e legale rappresentante di una società tra professionisti.
La Cassazione, a tal proposito richiama quanto già espresso dalla giurisprudenza di legittimità sul tema e, in particolare, dalla pronuncia n. 6285/2016, secondo la quale la domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale, fonte di quel credito, con conseguente insussistenza dei presupposti per l’insinuazione in via privilegiata.
È possibile, però, dare la prova che il credito si riferisca a una prestazione svolta personalmente dal professionista (in via esclusiva o prevalente) e sia di pertinenza dello stesso, anche se formalmente richiesto dall’associazione (si veda “Privilegio possibile per il credito dello studio associato” del 1° aprile 2016).
Facendo applicazione di tali principi, a parere dei giudici di legittimità, in primo luogo, dalla circostanza della presentazione della domanda di insinuazione al passivo da parte dell’avvocato nella qualità di socio e legale rappresentante della STP (materiale esecutore della prestazione in oggetto) deriva la presunzione che il rapporto si sia svolto tra professionista, nell’interesse della società tra professionisti, e beneficiaria delle prestazioni, e non dal professionista personalmente.
In secondo luogo, tale presunzione non è stata superata da alcuna prova idonea – così come accertato in sede di merito – atta a dimostrare il carattere personale della prestazione. Il credito reclamato dal legale va, dunque, ammesso al passivo fallimentare come chirografo.
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